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Statuto

Dell'Associazione Culturale Chimera ETS
C.F. 94081170584

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)


Eโ€™ costituita fra i presenti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato โ€œCodice del Terzo settoreโ€) e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione avente la seguente denominazione:

โ€œAssociazione Culturale Chimera ETSโ€, da ora in avanti denominata โ€œassociazioneโ€, con sede legale nel Comune di Guidonia Montecelio, via Belice, 4 e con durata illimitata. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi operative dellโ€™Associazione in Italia o allโ€™estero. Il trasferimento della sede associativa, nellโ€™ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria.


ART. 2

(Scopo, finalitร  e attivitร )


L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalitร  civiche, solidaristiche e di utilitร  sociale, mediante lo svolgimento di una o piรน delle seguenti attivitร  di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualitร  o di produzione o scambio di beni o servizi:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonchรฉ le attivitร  culturali di interesse sociale con finalitร  educativa;

b) organizzazione e gestione di attivitร  culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attivitร , anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivitร  di interesse generale di cui al presente articolo;

c) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertร  educativa.

In particolare nellโ€™ambito delle attivitร  sopra elencate lo scopo dellโ€™associazione รจ in operare nel settore di promozione della cultura e dellโ€™arte con il fine di contrastare la povertร  educativa, promovendo lo studio e lโ€™amore per la cultura e per le arti, con particolare attenzione al teatro e alla musica, credendo fortemente negli enormi benefici che le arti apportano allo sviluppo sia individuale, agendo a livello intellettivo, cognitivo, emozionale e comunicativo, contribuendo ad accrescere le proprie capacitร  ed aspirazioni e ad incoraggiare il talento, andando a caratterizzare il tessuto sociale futuro.

Per il raggiungimento dei propri scopi lโ€™Associazione:

a) Organizza corsi di formazione, qualificazione, aggiornamento, perfezionamento e di specializzazione;

b) Cura lโ€™istituzione e la gestione di biblioteche e centri di servizi culturali, nonchรฉ attivitร  sociali ed educative a carattere promozionale, con particolare riguardo al teatro;

c) Organizza e svolge conferenze, seminari, mostre, convegni di studio ed altre iniziative tendenti ad interessare il mondo della scuola ai problemi della cooperazione ed a promuovere con ogni opportuna iniziativa la prevenzione del bullismo, la promozione e la diffusione della cultura, della solidarietร  e della socialitร , la promozione della cultura, della cultura della legalitร , della non violenza, della tutela dei diritti umani, civili e sociali presso i giovani e nelle scuole di ogni ordine e grado;

d) Promuove e cura la raccolta di materiale scientifico e didattico relativo allo scopo sociale ed in particolare al teatro;

e) Promuove le attivitร  di studio, di ricerca, di documentazione, informazione e sperimentazione con particolare riferimento al teatro;

f) Elabora e diffonde dati, notizie, elementi anche tramite web radio, predisporre programmi operativi, cura pubblicazioni, studi e ricerche, collane divulgative e didattiche , libri, dispense, test, sussidi di aggiornamento e formazione con particolare riguardo al teatro;

g) Collabora con enti pubblici e privati, nazionali e locali e con le organizzazioni internazionali sullo studio ed attuazione di programmi di sviluppo;

h) Organizza stage e visite guidate ed istruttive;

Per la realizzazione delle suddette finalitร  lโ€™Ente puรฒ:

a) Avvalersi degli interventi nei vari settori economici-sociali, produttivi e dei servizi della comunitร  Economica Europea, dello Stato, delle Regioni e delle Pubbliche Amministrazioni nonchรฉ di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge;

b) Stipulare accordi e contratti con enti, Societร  Associazioni Amministrazioni pubbliche, Universitร  e Centri di Ricerca Italiani aventi fini analoghi;

Lโ€™associazione puรฒ esercitare, a norma dellโ€™art. 6 del Codice del terzo settore, le attivitร  diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

Lโ€™associazione puรฒ esercitare anche attivitร  di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attivitร  di interesse generale e nel rispetto dei principi di veritร , trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.


ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)


Il numero degli associati รจ illimitato.

Possono aderire allโ€™associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalitร  della stessa e che partecipano alle attivitร  dellโ€™associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.


Chi intende essere ammesso come associato dovrร  presentare all'Organo di Amministrazione (o consiglio direttivo) una domanda scritta che dovrร  contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonchรฉ recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.


L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalitร  perseguite e le attivitร  di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta puรฒ entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e puรฒ venire meno solo nei casi previsti dallโ€™art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.


ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)


Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

- essere informati sulle attivitร  dellโ€™associazione e controllarne lโ€™andamento;

- frequentare i locali dellโ€™associazione;

- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dallโ€™associazione;

- concorrere allโ€™elaborazione ed approvare il programma di attivitร ;

- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;

- prendere atto dellโ€™ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.


Gli associati hanno lโ€™obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

- svolgere la propria attivitร  verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

- versare la quota associativa secondo lโ€™importo, le modalitร  di versamento e i termini annualmente stabiliti dallโ€™Assemblea.


ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)


La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.


Lโ€™associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravitร  all'associazione, puรฒ essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dellโ€™Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dellโ€™interessato. La deliberazione di esclusione dovrร  essere comunicata adeguatamente all'associato che potrร  presentare le proprie controdeduzioni.


Lโ€™associato puรฒ sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrร  adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dellโ€™anno in corso, purchรฉ sia fatta almeno 3 mesi prima.


I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.


ART. 6

(Organi)


Sono organi dellโ€™associazione:

- lโ€™Assemblea;

- lโ€™Organo di amministrazione (o Consiglio direttivo);

- il Presidente;

- lโ€™Organo di controllo se obbligatorio per il superamento dei parametri dimensionali stabiliti dalla normativa vigente;


ART. 7

(Assemblea)


Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato puรฒ farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato puรฒ rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.


La convocazione dellโ€™Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e lโ€™ora di prima e seconda convocazione, che non devono essere convocate nello stesso giorno, e lโ€™ordine del giorno, spedita per posta raccomandata e/o posta ordinaria e/o posta elettronica almeno 10 giorni prima della data fissata per lโ€™Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.


Lโ€™Assemblea si riunisce almeno una volta lโ€™anno per lโ€™approvazione del bilancio di esercizio.

Lโ€™Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessitร  o quando ne รจ fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.


Lโ€™Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- approva il bilancio di esercizio;

- delibera sulla responsabilitร  dei componenti degli organi associativi, ai sensi dellโ€™art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilitร  nei loro confronti;

- delibera sulla esclusione degli associati;

- delibera sulle modificazioni dellโ€™Atto costitutivo o dello Statuto;

- approva lโ€™eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dellโ€™associazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dallโ€™Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.


Lโ€™Assemblea รจ validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metร  piรน uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.


Lโ€™Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilitร , gli amministratori non hanno voto.


Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno ยพ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dellโ€™associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ยพ degli associati.


ART. 8

(Organo di amministrazione)


Lโ€™Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontร  e degli indirizzi generali dellโ€™Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale puรฒ essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.


Rientra nella sfera di competenza dellโ€™Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dellโ€™Assemblea o di altri organi associativi.


In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dellโ€™Assemblea;

- formulare i programmi di attivitร  associativa sulla base delle linee approvate dallโ€™Assemblea;

- predisporre il Bilancio di esercizio e lโ€™eventuale Bilancio sociale;

- predisporre tutti gli elementi utili allโ€™Assemblea per la previsione e la programmazione economica dellโ€™esercizio;

- deliberare lโ€™ammissione e lโ€™esclusione degli associati;

- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attivitร  associative;

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietร  dellโ€™associazione o ad essa affidati;.


Lโ€™Organo di amministrazione รจ formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5, nominati dallโ€™Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilitร  e di decadenza.


Lโ€™Organo di amministrazione รจ validamente costituito quando รจ presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dellโ€™Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.


Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi รจ attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.


Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori รจ generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.


ART. 9

(Presidente)


Il Presidente rappresenta legalmente lโ€™associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso lโ€™esterno.


Il Presidente รจ eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.


Il Presidente dura in carica quanto lโ€™Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dellโ€™Organo di amministrazione, il Presidente convoca lโ€™Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede lโ€™Assemblea e lโ€™Organo di amministrazione, svolge lโ€™ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a questโ€™ultimo in merito all'attivitร  compiuta.


Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.


ART. 10

(Organo di controllo)


Lโ€™Organo di controllo, anche monocratico, รจ nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.


I componenti dellโ€™Organo di controllo, ai quali si applica lโ€™art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.


Lโ€™Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonchรฉ sulla adeguatezza dellโ€™assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Lโ€™organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dellโ€™osservanza delle finalitร  civiche, solidaristiche e di utilitร  sociale, ed attesta che lโ€™eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformitร  alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dร  atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.


I componenti dellโ€™organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.


ART. 11

(Revisione legale dei conti)


Se lโ€™Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, lโ€™associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Societร  di revisione legale iscritti nell'apposito registro.


ART. 12

(Patrimonio)


Il patrimonio dellโ€™associazione โ€“ comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate โ€“ รจ utilizzato per lo svolgimento delle attivitร  statutarie ai fini dellโ€™esclusivo perseguimento delle finalitร  civiche, solidaristiche e di utilitร  sociale.


ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)


Lโ€™associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.


ART. 14

(Bilancio di esercizio)


Lโ€™associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso รจ predisposto dallโ€™Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dellโ€™esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 15

(Bilancio sociale e informativa sociale)


Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui


Lโ€™associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.


Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui


Lโ€™associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.


ART. 16

(Libri)


Lโ€™associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

- registro dei volontari, che svolgono la loro attivitร  in modo non occasionale;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dellโ€™Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se presente, tenuto a cura dello stesso organo;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dellโ€™organo cui si riferiscono.


Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalitร : fare richiesta scritta e motivata con raccomandata a/r al competente organo.


ART. 17

(Volontari)


I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dellโ€™associazione, attivitร  in favore della comunitร  e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacitร .

La loro attivitร  deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietร .

L'attivitร  dei volontari non puรฒ essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attivitร  prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dallโ€™art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualitร  di volontario รจ incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.


Lโ€™associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dellโ€™attivitร  di volontariato, nonchรฉ per la responsabilitร  civile verso i terzi.


ART. 18

(Lavoratori)


Lโ€™associazione puรฒ assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dellโ€™articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.


ART. 19

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)


In caso di estinzione o scioglimento dellโ€™associazione, il patrimonio residuo รจ devoluto, previo parere positivo dellโ€™Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarร  operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.


Lโ€™Assemblea provvede alla nomina di uno o piรน liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.


ART. 20

(Rinvio)


Per quanto non รจ espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Statuto: Benvenuto

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Ass. Culturale Chimera ETS
Data di Fondazione:
22 febbraio 2019
Sede Legale: Via Belice, 4 - 00012 Guidonia Montecelio (RM)
C.F. 94081170584

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